PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose di interesse storico o artistico ovvero immobili compresi nel perimetro dei centri storici o immobili di recente ristrutturazione è punito con la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 5.000 euro.
      Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e con segnaletica di vario tipo i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della multa da 500 euro a 1.000 euro nonché con la condanna all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità degli interventi da eseguire e allo stato dei luoghi.
      Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio».